Art. 1471 Liberta' di culto 1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri. 2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio. 3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate. 4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo. 5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonche' dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.