Art. 1471
                          Liberta' di culto

1.  I  militari  possono esercitare il culto di qualsiasi religione e
ricevere l'assistenza dei loro ministri.
2.  La  partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e'
facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3.  In  ogni  caso,  compatibilmente  con  le esigenze di servizio il
comandante  del  corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai
militari  che  vi  hanno  interesse  la  partecipazione ai riti della
religione  professata  e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia
singolarmente  sia  collettivamente,  che sono proposte e dirette dal
personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4.  Se  un  militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i
conforti  della  sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad
assisterlo.
5.   Rimane   ferma   la   disciplina   introdotta   dalle  leggi  di
autorizzazione   alla   ratifica   ed   esecuzione   del   Concordato
lateranense,  nonche'  dalle  leggi  che recepiscono le intese con le
confessioni religiose diverse da quella cattolica.