Art. 1472 
               Liberta' di manifestazione del pensiero 
 
1. I militari possono liberamente  pubblicare  loro  scritti,  tenere
pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il  proprio
pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere  riservato  di
interesse militare, di servizio o collegati al servizio per  i  quali
deve essere ottenuta l'autorizzazione. 
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di  se',  nei  luoghi  di
servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto  di
propaganda politica.