Art. 1473 
        Autorita' competente al rilascio della autorizzazione 
 
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472  deve  essere  richiesta
per via gerarchica ed e' rilasciata: 
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica
militare dai rispettivi Stati maggiori; 
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; 
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; 
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e
i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; 
e) per i militari in servizio presso il Segretariato  generale  della
difesa e i dipendenti enti e  organismi,  dal  Segretariato  generale
della difesa. 
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo,
deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei  limiti
nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta  dell'autorita'
competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.