Art. 381. 
 
  I lavoratori esposti a specifici pericoli di  offesa  al  capo  per
caduta di materiali dall'alto o per contatti  con  elementi  comunque
pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. 
  Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i  lavoratori
che  devono  permanere,  senza  altra  protezione,   sotto   l'azione
prolungata dei raggi del sole.