Art. 648. 
 
  I lavoratori delle miniere e delle cave devono  esser(Sottoposti  a
visita medica: 
    a) prima della loro assunzione  in  servizio  per  accertare  che
abbiano i requisiti di idoneita' al lavori cui sono destinati; 
    b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza
delle predette condizioni di idoneita'. 
  Le visite mediche sono effettuate, a spese  dell'imprenditore,  dal
servizio medico aziendale di cui allo art. 652 e seguenti nei casi in
cui tale servizio sia costituito,  e,  in  caso  diverso,  da  medici
designati dallo Ispettorato medico del lavoro. 
  Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui  alla  tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 
303, devono essere sottoposti a  visite  mediche  periodiche  con  la
frequenza prevista nella tabella medesima.