Art. 648. I lavoratori delle miniere e delle cave devono esser(Sottoposti a visita medica: a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneita' al lavori cui sono destinati; b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneita'. Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui allo art. 652 e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dallo Ispettorato medico del lavoro. Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima.