Art. 650. 
 
  Per il personale da adibire  a  mansioni  che  richiedano  qualita'
fisiche e psichiche particolari in determinate categorie di miniere o
cave, il Ministro per la  industria  e  il  commercio  puo'  con  suo
decreto stabilire che le visite mediche di  cui  all'art.  648  siano
integrate da un esame psicotecnico. 
  Al   la   determinazione   delle   suddette   attivita'   ed   alla
specificazione  degli  esami  psicotecnici  si  provvede  sentito  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale  (Ispettorato  medico
centrale del lavoro).