Art. 650. Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualita' fisiche e psichiche particolari in determinate categorie di miniere o cave, il Ministro per la industria e il commercio puo' con suo decreto stabilire che le visite mediche di cui all'art. 648 siano integrate da un esame psicotecnico. Al la determinazione delle suddette attivita' ed alla specificazione degli esami psicotecnici si provvede sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ispettorato medico centrale del lavoro).