Art. 651. 
 
  Nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina  della  legge
12 aprile 1943, n. 455, e del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1956, n. 648, le  visite  mediche  preventive  ivi  previste
sostituiscono le visite di cui al precedente art. 648, lettera a).