(CODICE CIVILE-art. 2397)
                             Art. 2397. 
 
                    (Composizione del collegio). 
 
  Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri  effettivi,
soci  o  non  soci.  Devono  inoltre  essere  nominati  due   sindaci
supplenti. 
 
  Le societa' per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque
milioni di lire devono scegliere  tra  gli  iscritti  nel  ruolo  dei
revisori ufficiali dei conti almeno uno  dei  sindaci  effettivi,  se
questi sono in numero di tre,  e  non  meno  di  due,  se  i  sindaci
effettivi  sono  cinque,  e  in  entrambi  i  casi  uno  dei  sindaci
supplenti. 
 
  Le altre societa'  per  azioni  devono  scegliere  almeno  uno  dei
sindaci  effettivi  e  uno   dei   sindaci   supplenti   negli   albi
professionali determinati dalla legge.