(CODICE CIVILE-art. 2398)
                             Art. 2398. 
 
                     (Presidenza del collegio). 
 
  La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco  scelto  nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte  del  collegio
piu' revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi
il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci  e'  iscritto  nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare  il
presidente fra i membri del collegio.