Art. 2398. (Presidenza del collegio). La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio piu' revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci e' iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.