(CODICE CIVILE-art. 2400)
                             Art. 2400. 
 
                 (Nomina e cessazione dall'ufficio). 
 
  I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo  e
successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458
e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono  essere
revocati se non per giusta causa. 
 
  La deliberazione di revoca deve essere approvata  con  decreto  dal
tribunale, sentito l'interessato. 
 
  La nomina dei sindaci e la cessazione  dall'ufficio  devono  essere
iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel
termine di quindici giorni.