(CODICE CIVILE-art. 2401)
                             Art. 2401. 
 
                           (Sostituzione). 
 
  In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un  sindaco  scelto
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali
a norma del secondo e del terzo comma  dell'art.  2397,  subentra  il
supplente iscritto nel ruolo o negli albi suddetti. Se si  tratta  di
altro sindaco, subentrano i supplenti in  ordine  di  eta'.  I  nuovi
sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi  e  supplenti  necessari
per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con
quelli in carica. 
 
  Se con i sindaci supplenti non si completa il  collegio  sindacale,
deve essere convocata l'assemblea perche'  provveda  all'integrazione
del collegio medesimo.