(CODICE CIVILE-art. 2402)
                             Art. 2402. 
 
                           (Retribuzione). 
 
  La retribuzione annuale dei sindaci, se non e' stabilita  nell'atto
costitutivo, deve essere determinata  dall'assemblea  all'atto  della
nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.