(CODICE CIVILE-art. 2403)
                             Art. 2403. 
 
                  (Doveri del collegio sindacale). 
 
  Il collegio  sindacale  deve  controllare  l'amministrazione  della
societa',  vigilare   sull'osservanza   della   legge   e   dell'atto
costitutivo  ed  accertare  la  regolare  tenuta  della  contabilita'
sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto  dei  profitti  e
delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture  contabili,
e  l'osservanza  delle  norme  stabilite  dall'art.   2425   per   la
valutazione del patrimonio sociale. 
 
  Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre
la consistenza di cassa e l'esistenza dei  valori  e  dei  titoli  di
proprieta' sociale o ricevuti dalla societa'  in  pegno,  cauzione  o
custodia. 
 
  I  sindaci  possono   in   qualsiasi   momento   procedere,   anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. 
 
  Il collegio sindacale puo'  chiedere  agli  amministratori  notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
 
  Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro  indicato
nel n. 5 dell'art. 2421.