(CODICE CIVILE-art. 2405)
                             Art. 2405. 
 
(Intervento alle adunanze del consiglio  di  amministrazione  e  alle
                             assemblee). 
 
  I  sindaci  devono  assistere  alle  adunanze  del   consiglio   di
amministrazione ed alle assemblee e possono assistere  alle  riunioni
del comitato esecutivo. 
 
  I  sindaci,  che  non  assistono  senza  giustificato  motivo  alle
assemblee o,  durante  un  esercizio  sociale,  a  due  adunanze  del
consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.