(CODICE CIVILE-art. 2408)
                             Art. 2408. 
 
                  (Denunzia al collegio sindacale). 
 
  Ogni socio puo' denunziare  i  fatti  che  ritiene  censurabili  al
collegio sindacale, il quale deve tener conto  della  denunzia  nella
relazione all'assemblea. 
 
  Se la  denunzia  e'  fatta  da  tanti  soci  che  rappresentino  un
ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale  deve  indagare
senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali  proposte  all'assemblea,  convocando   immediatamente   la
medesima se la denunzia appare fondata e vi e' urgente necessita'  di
provvedere.