(CODICE CIVILE-art. 2409)
                             Art. 2409. 
 
                      (Denunzia al tribunale). 
 
  Se vi e' fondato sospetto di gravi  irregolarita'  nell'adempimento
dei  doveri  degli  amministratori  e  dei  sindaci,   i   soci   che
rappresentano il decimo del capitale  sociale  possono  denunziare  i
fatti al tribunale. 
 
  Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci,  puo'  ordinare   l'ispezione   dell'amministrazione   della
societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se  del  caso,
alla prestazione di una cauzione. 
 
  Se  le  irregolarita'  denunziate  sussistono,  il  tribunale  puo'
disporre  gli   opportuni   provvedimenti   cautelari   e   convocare
l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi
puo'  revocare  gli  amministratori  ed  i  sindaci  e  nominare   un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. 
 
  L'amministratore   giudiziario   puo'    proporre    l'azione    di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. 
 
  Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore  giudiziario
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori
e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della
societa'. 
 
  I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le  spese
per l'ispezione sono a carico della societa'.