Art. 652. Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno piu' numeroso deve essere costituito un servizio medico avente il compito: a) di eseguire le visite mediche di cui all'art. 648; b) di prestare opera di pronto soccorso; c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro; d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a prevenirli; e) di curare la educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori. Per piu' miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore e' consentito costituire un servizio medico unico in sostituzione dei singoli servizi medici. Tra piu' miniere o cave non gestite dallo stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un servizio medico comune.