Art. 652. 
 
  Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel
turno piu' numeroso deve essere costituito un servizio medico  avente
il compito: 
    a) di eseguire le visite mediche di cui all'art. 648; 
    b) di prestare opera di pronto soccorso; 
    c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il
lavoro; 
    d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti  i  lavoratori
ed eventualmente le misure atte a prevenirli; 
    e)  di  curare  la  educazione  igienica  e   prevenzionale   dei
lavoratori. 
  Per piu' miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore e'
consentito costituire un servizio medico unico  in  sostituzione  dei
singoli servizi medici. 
  Tra piu' miniere o  cave  non  gestite  dallo  stesso  imprenditore
possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un
servizio medico comune.