Art. 655. 
 
  In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori  impiegati  nel
turno piu' numeroso sia superiore a 200 ed in quelle ove piu' di  500
lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza della miniera
o cava, l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, puo'
richiedere che l'organizzazione dei servizio sia disposta in modo che
un medico risieda nella localita'.