Art. 655. In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori impiegati nel turno piu' numeroso sia superiore a 200 ed in quelle ove piu' di 500 lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza della miniera o cava, l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, puo' richiedere che l'organizzazione dei servizio sia disposta in modo che un medico risieda nella localita'.