Art. 656. Nelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura del direttore le operazioni di salvataggio e i lavori necessari a prevenire pericoli imminenti. In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzi e personale di cui dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambito delle rispettive miniere o cave le misure necessarie, restante salvo il diritto ai competenti rimborsi. Gli adempimenti previsti dai precedenti commi sono attuati sotto il controllo e con l'approvazione dell'ingegnere capo o di un suo dipendente incaricato, quando siano presenti.