Art. 656. 
 
  Nelle miniere o nelle  cave  devono  essere  eseguite  a  cura  del
direttore le  operazioni  di  salvataggio  e  i  lavori  necessari  a
prevenire pericoli imminenti. 
  In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cave  vicine
sono tenuti a  mettere  a  disposizione  mezzi  e  personale  di  cui
dispongono  e,  quando  occorra,  ad  effettuare  nell'ambito   delle
rispettive miniere o cave le misure  necessarie,  restante  salvo  il
diritto ai competenti rimborsi. 
  Gli adempimenti previsti dai precedenti commi sono attuati sotto il
controllo e con  l'approvazione  dell'ingegnere  capo  o  di  un  suo
dipendente incaricato, quando siano presenti.