Art. 657. Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e, l'autourita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi, sentita la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di cui all'articolo precedente.