Art. 657. 
 
  Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco  del  Comune  e,
l'autourita'  di  pubblica   sicurezza   adottano   i   provvedimenti
indispensabili di loro competenza  d'intesa  con  l'ingegnere  ed  il
perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi,  sentita
la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di
cui all'articolo precedente.