Art. 658. 
 
  Le spese necessarie  ai  soccorsi  immediati  da  apprestarsi  agli
infortunati e per l'esecuzione dei lavori di salvataggio,  come  pure
la indennita' per le requisizioni di utensili, autovetture  ed  altri
mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore  della  miniera  o
cava. 
  Le note  relative,  su  proposta  dell'ingegnere  capo,  sono  rese
esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati,  e  quindi  rimesse
all'esattoria  delle  imposte  dirette  per  la  riscossione  con  la
procedura privilegiata fiscale.