Art. 658. Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione dei lavori di salvataggio, come pure la indennita' per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava. Le note relative, su proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, e quindi rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.