Art. 384. 
 
  Per la protezione dei  piedi  nelle  lavorazioni  in  cui  esistono
specifici pericoli di ustioni, di  causticazione,  di  punture  o  di
schiacciamento, i lavoratori devono  essere  provvisti  di  calzature
resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. 
  Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.