Art. 659. Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati per prestare pronto soccorso agli operai infortunati o colpiti da malore e provvedere al loro trasporto al piu' vicino ospedale o altro luogo di cura, sempre che tale compito non sia assolto direttamente dall'Istituto assicuratore. Detti mezzi devono essere in relazione all'entita' delle maestranze impiegate ed alla distanza dall'ospedale o dal luogo di cura.