Art. 659. 
 
    Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati 
  per prestare pronto soccorso agli operai infortunati o  colpiti  da
  malore e provvedere al loro trasporto al  piu'  vicino  ospedale  o
  altro luogo di cura,  sempre  che  tale  compito  non  sia  assolto
  direttamente dall'Istituto assicuratore. 
    Detti mezzi devono essere in relazione all'entita' delle 
  maestranze impiegate ed alla distanza dall'ospedale o dal luogo  di
  cura.