Art. 660. 
 
  In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori  nel  turno
piu' numeroso, deve essere installata una infermeria  per  il  pronto
soccorso. 
  I locali dell'infermeria debbono trovarsi in prossimita' del  luogo
di lavoro e rispondere ai requisiti  igienici  richiesti  dalla  loro
destinazione. 
  Per  piu'  miniere  o  cave  gestite  dallo   stesso   imprenditore
l'ingegnere  capo,  sentito  l'ispettore  medico  del  lavoro,   puo'
consentire di installare una unica infermeria centrale per il  pronto
soccorso. 
  Analogamente l'ingegnere  capo  puo'  provvedere  nei  riguardi  di
miniere o cave vicine quando  sia  costituito  un  consorzio  per  un
servizio medico comune.