Art. 660. In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori nel turno piu' numeroso, deve essere installata una infermeria per il pronto soccorso. I locali dell'infermeria debbono trovarsi in prossimita' del luogo di lavoro e rispondere ai requisiti igienici richiesti dalla loro destinazione. Per piu' miniere o cave gestite dallo stesso imprenditore l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, puo' consentire di installare una unica infermeria centrale per il pronto soccorso. Analogamente l'ingegnere capo puo' provvedere nei riguardi di miniere o cave vicine quando sia costituito un consorzio per un servizio medico comune.