Art. 661. L'infermeria deve essere dotata dei presidi farmaceutici e degli oggetti di medicazione necessari per cure mediche e chirurgiche e deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio medico ed a quella di uno o piu' infermieri. Gli infermieri debbono permanere sul luogo della miniera o cava durante le ore di lavoro. Essi debbono tenere un giornale di servizio in cui debbono essere segnati i dati relativi ai casi di infortunio per i quali si e reso necessario l'intervento dell'infermeria.