Art. 661. 
 
  L'infermeria deve essere dotata dei presidi  farmaceutici  e  degli
oggetti di medicazione necessari per cure  mediche  e  chirurgiche  e
deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio medico ed a
quella di uno o piu' infermieri. 
  Gli infermieri debbono permanere sul luogo  della  miniera  o  cava
durante le ore di lavoro. Essi debbono tenere un giornale di servizio
in cui debbono essere segnati i dati relativi ai casi  di  infortunio
per i quali si e reso necessario l'intervento dell'infermeria.