Art. 662. Per le miniere o cave di cui all'art. 660 l'ingegnere capo, tenuto conto del numero degli operai occupati, della frequenza o natura degli infortuni e della distanza, dai luoghi di cura, puo' prescrivere con suo provvedimento che all'infermeria sia annesso un locale destinato alla temporanea degenza degli operai infortunati o colpiti da malore, stabilendo il relativo numero di letti.