Art. 662. 
 
  Per le miniere o cave di cui all'art. 660 l'ingegnere capo,  tenuto
conto del numero degli operai  occupati,  della  frequenza  o  natura
degli  infortuni  e  della  distanza,  dai  luoghi  di   cura,   puo'
prescrivere con suo provvedimento che all'infermeria sia  annesso  un
locale destinato alla temporanea degenza degli operai  infortunati  o
colpiti da malore, stabilendo il relativo numero di letti.