Art. 663. 
 
  Nelle miniere o cave ove il numero totale dei lavoratori  impiegati
nel turno piu' numeroso sia superiore a 25, ma inferiore a 100,  deve
essere allestito all'esterno un apposito locale  in  cui  le  persone
infortunate possano ricevere i primi soccorsi. 
  Nel locale suddetto deve trovarsi una cassetta o adeguato  presidio
di pronto soccorso, in custodia  a  persona  incaricata,  prontamente
reperibile durante le ore di lavoro e in grado di prestare  le  prime
cure agli infortunati.