Art. 665. Per ogni gruppo di miniere o cave di cui all'articolo precedente, l'ingegnere capo puo' con suo provvedimento ordinare l'istituzione di un posto di pronto soccorso comune. Le spese per l'allestimento ed il funzionamento del posto di pronto soccorso debbono essere ripartite fra gli imprenditori. Lo stesso provvedimento contiene il piano di riparto delle spese tra gli imprenditori, avuto riguardo alle caratteristiche delle varie miniere o cave ed al numero degli operai.