Art. 665. 
 
  Per ogni gruppo di miniere o cave di cui  all'articolo  precedente,
l'ingegnere capo puo' con suo provvedimento ordinare l'istituzione di
un posto di pronto soccorso comune. Le spese per l'allestimento ed il
funzionamento del posto di pronto soccorso debbono  essere  ripartite
fra gli imprenditori. 
  Lo stesso provvedimento contiene il piano di  riparto  delle  spese
tra gli imprenditori, avuto riguardo alle caratteristiche delle varie
miniere o cave ed al numero degli operai.