(CODICE CIVILE-art. 2411)
                             Art. 2411. 
 
            (Deposito e iscrizione della deliberazione). 
 
  La deliberazione dell'assemblea deve essere, a cura  del  notaio  o
degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio
del registro delle imprese. Alla deliberazione devono essere allegate
le eventuali autorizzazioni richieste. 
 
  Il tribunale, verificato l'adempimento delle  condizioni  richieste
dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione  nel
registro delle imprese. 
 
  Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti  alla  corte
di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. 
 
  La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo l'iscrizione.