(CODICE CIVILE-art. 2412)
                             Art. 2412. 
 
                      (Riduzione del capitale). 
 
  La societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre il capitale
sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate.  Se  la
riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in  conseguenza
di  perdite,  la  misura  della  riserva  legale  deve  continuare  a
calcolarsi  sulla  base  del  capitale  sociale  esistente  al  tempo
dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale  e  della
riserva  legale  non  eguagli  l'ammontare  delle   obbligazioni   in
circolazione.