(CODICE CIVILE-art. 2413)
                             Art. 2413. 
 
                   (Contenuto delle obbligazioni). 
 
  Le obbligazioni devono indicare: 
    1) la denominazione, l'oggetto e  la  sede  della  societa',  con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
la societa' e' iscritta; 
    2)  il  capitale  sociale  versato  ed   esistente   al   momento
dell'emissione; 
    3)  la  data  della  deliberazione  dell'assemblea  e  della  sua
iscrizione nel registro; 
    4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse,  il  valore
nominale di  ciascuna,  il  saggio  degli  interessi  e  il  modo  di
pagamento e di rimborso; 
    5) le garanzie da cui sono assistite.