(CODICE CIVILE-art. 2414)
                             Art. 2414. 
 
                   (Costituzione delle garanzie). 
 
  L'assemblea  che  delibera  l'emissione  di  obbligazioni  con   le
garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un  notaio  che,  per
conto degli obbligazionisti, compia le formalita' necessarie  per  la
costituzione delle garanzie medesime.