(CODICE CIVILE-art. 2415)
                             Art. 2415. 
 
                 (Assemblea degli obbligazionisti). 
 
  L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 
    1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 
    2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 
    3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 
    4) sulla costituzione di un fondo per le  spese  necessarie  alla
tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 
    5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. 
  L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal  rappresentante
degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e'
fatta  richiesta  da  tanti  obbligazionisti  che  rappresentino   il
ventesimo dei titoli emessi e non estinti. 
 
  Si applicano all'assemblea degli  obbligazionisti  le  disposizioni
relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validita' delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di  questo  articolo  e'
necessario anche in seconda convocazione  il  voto  favorevole  degli
obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni  emesse
e non estinte. 
 
  La societa', per le obbligazioni da essa  eventualmente  possedute,
non puo' partecipare alle deliberazioni. 
 
  All'assemblea   degli   obbligazionisti   possono   assistere   gli
amministratori ed i sindaci.