(CODICE CIVILE-art. 2416)
                             Art. 2416. 
 
         (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). 
 
  Le  deliberazioni  prese   dall'assemblea   vincolano   anche   gli
obbligazionisti assenti o dissenzienti. 
 
  Ciascun obbligazionista puo' impugnare  le  deliberazioni  che  non
sono prese in conformita' della legge, a norma degli articoli 2377  e
2378. 
 
  L'impugnazione  e'  proposta  innanzi  al  tribunale,   nella   cui
giurisdizione  la  societa'   ha   sede,   in   contraddittorio   del
rappresentante degli obbligazionisti.