(CODICE CIVILE-art. 2417)
                             Art. 2417. 
 
                      (Rappresentante comune). 
 
  Il rappresentante comune puo'  essere  scelto  al  di  fuori  degli
obbligazionisti. Se non e' nominato dall'assemblea a norma  dell'art.
2415, e' nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda
di uno o piu' obbligazionisti o degli amministratori della  societa'.
Non   possono   essere   nominati   rappresentanti    comuni    degli
obbligazionisti  e,   se   nominati,   decadono   dall'ufficio,   gli
amministratori, i sindaci, i dipendenti della  societa'  debitrice  e
coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399. 
 
  Il  rappresentante  comune  dura  in  carica  per  un  periodo  non
superiore ad un triennio e puo' essere  rieletto.  L'assemblea  degli
obbligazionisti ne fissa il compenso.  Entro  quindici  giorni  dalla
notizia della sua nomina il rappresentante  comune  deve  richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.