Art. 2417. (Rappresentante comune). Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, e' nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli amministratori della societa'. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.