(CODICE CIVILE-art. 2418)
                             Art. 2418. 
 
           (Obblighi e poteri del rappresentante comune). 
 
  Il  rappresentante  comune  deve  provvedere  all'esecuzione  delle
deliberazioni  dell'assemblea  degli  obbligazionisti,  tutelare  gli
interessi comuni di questi nei rapporti con la societa'  e  assistere
alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha  diritto  di
assistere all'assemblea dei soci. 
 
  Per  la  tutela  degli  interessi  comuni  ha   la   rappresentanza
processuale   degli   obbligazionisti   anche    nell'amministrazione
controllata,  nel  concordato  preventivo,  nel  fallimento  e  nella
liquidazione coatta amministrativa della societa' debitrice.