(CODICE CIVILE-art. 2419)
                             Art. 2419. 
 
             (Azione individuale degli obbligazionisti). 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le  azioni
individuali   degli   obbligazionisti,   salvo   che   queste   siano
incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste  dall'art.
2415.