(CODICE CIVILE-art. 2422)
                             Art. 2422. 
 
              (Diritto d'ispezione dei libri sociali). 
 
  I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3
dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese. 
 
  Eguale   diritto   spetta   al    rappresentante    comune    degli
obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e  3  dell'articolo
precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n.
7 dell'articolo medesimo.