Art. 155 
               Accertamento e registrazione dei lavori 
 
  1. Il costo  dei  lavori  comprende  le  spese  dei  lavori,  delle
somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed  ogni  altra
inerente all'esecuzione; sia le perizie che  le  contabilita'  devono
distinguersi in altrettanti capi quanti  sono  i  titoli  diversi  di
spesa. 
  2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei  lavori  sono  atti
pubblici  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  e  hanno   ad   oggetto
l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 
  3. L'accertamento e la registrazione  dei  fatti  producenti  spesa
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere,  in  particolare
per le partite la cui verificazione richieda scavi o  demolizioni  di
opere al fine di consentire che con  la  conoscenza  dello  stato  di
avanzamento  dei  lavori  e  dell'importo   dei   medesimi,   nonche'
dell'entita' dei relativi fondi, l'ufficio  di  direzione  lavori  si
trovi sempre in grado: 
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed  i
   certificati per il pagamento degli acconti; 
b) di  controllare  lo   sviluppo   dei   lavori   e   di   impartire
   tempestivamente le debite disposizioni per la relativa  esecuzione
   entro i limiti delle somme autorizzate; 
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di
   deficienza di fondi. 
  4.  La  contabilita'  dei  lavori  puo'  essere  effettuata   anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili  nel  rispetto  di
quanto previsto dagli articoli che seguono.