Art. 157 
                         Giornale dei lavori 
 
  1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del  direttore
dei lavori, per annotare  in  ciascun  giorno  l'ordine,  il  modo  e
l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni,  la  specie  ed  il
numero di operai, l'attrezzatura tecnica  impiegata  dall'appaltatore
nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico  ed  economico  dei
lavori. 
  2. Inoltre  sul  giornale  sono  riportate  le  circostanze  e  gli
avvenimenti relativi ai lavori che  possano  influire  sui  medesimi,
inserendovi, a  norma  delle  ricevute  istruzioni,  le  osservazioni
meteorologiche ed  idrometriche,  le  indicazioni  sulla  natura  dei
terreni e quelle particolarita' che possano essere utili. 
  3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini  di  servizio,  le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e  del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate  al  responsabile  del
procedimento, i processi  verbali  di  accertamento  di  fatti  o  di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e  le  riprese
dei  lavori,  le  varianti  ritualmente  disposte,  le  modifiche  od
aggiunte ai prezzi. 
  4. Il direttore  dei  lavori,  ogni  dieci  giorni  e  comunque  in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle  annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le  prescrizioni
e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la  data  la  sua
firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.