Art. 159 
                   Annotazione dei lavori a corpo 
 
  1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto  delle  misure,  sul
quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni  categoria
di lavorazione in cui il lavoro e' stato suddiviso, viene  registrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa  alla  stessa  categoria,
rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che e' stata eseguita. 
  2. In occasione di ogni stato d'avanzamento  la  quota  percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che e'  stata
eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita'. 
  3. Le  progressive  quote  percentuali  delle  varie  categorie  di
lavorazioni  che  sono   eseguite   sono   desunte   da   valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore  dei  lavori,  il  quale  puo'
controllare l'attendibilita'  attraverso  un  riscontro  nel  computo
metrico-estimativo dal quale le aliquote  sono  state  dedotte.  Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.