Art. 163 
                 Forma del registro di contabilita' 
 
  1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle  somministrazioni  sono
trascritte dai libretti delle misure  in  apposito  registro  le  cui
pagine  devono  essere  preventivamente  numerate   e   firmate   dal
responsabile del procedimento e dall'appaltatore. 
  2. L'iscrizione delle partite e' fatta in  ordine  cronologico.  Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei  lavori,
puo' prescrivere in casi speciali che  il  registro  sia  diviso  per
articoli,  o  per  serie  di  lavorazioni,  purche'   le   iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine  cronologico.  Il  registro  e'
tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita',  dal
personale da lui designato. 
  3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
possono avere uno speciale registro separato.