Art. 163 Forma del registro di contabilita' 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore. 2. L'iscrizione delle partite e' fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, puo' prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro e' tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita', dal personale da lui designato. 3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.