Art. 164 
Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita' 
 
  1.  Le   partite   di   lavorazioni   eseguite   e   quelle   delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore sono  annotate  nel  libretto
delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalita'  di
contabilizzazione, sul luogo del  lavoro,  e  quindi  trascritte  nel
registro di contabilita', segnando per ciascuna partita  il  richiamo
della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di  elenco
corrispondente  ed  il  prezzo  unitario  di  appalto.  Si  iscrivono
immediatamente di seguito le domande  che  l'appaltatore  ritiene  di
fare, le quali debbono  essere  formulate  e  giustificate  nel  modo
indicato  dall'articolo  165  nonche'  le  motivate   deduzioni   del
direttore dei lavori. Si procede con le  stesse  modalita'  per  ogni
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso
in cui l'appaltatore si rifiuti  di  firmare,  si  provvede  a  norma
dell'articolo 165, comma 5.