Art. 167 
                        Sommario del registro 
 
  1.  Ciascuna  partita  e'  riportata   in   apposito   sommario   e
classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. 
 
  2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria  di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione  della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale  a
corpo. 
  3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantita' di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo
da  consentire   una   verifica   della   rispondenza   all'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.