Art. 168 
                     Stato di avanzamento lavori 
 
  1. Quando, in relazione alle modalita' specificate  nel  capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di  una  rata  di
acconto il direttore dei lavori redige, nei termini  specificati  nel
capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le  somministrazioni  eseguite
dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale  e'  unita  una
copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi
della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136. 
  2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita'
ma  puo'  essere  redatto  anche  utilizzando  quantita'  ed  importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a  corpo,  per  categoria,
riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167. 
  3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e  sempre
che  i  libretti  delle  misure  siano  stati  regolarmente   firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha  assistito  al
rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento puo' essere redatto,
sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, in base  a  misure
ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo  stato
d'avanzamento mediante opportuna annotazione.