Art. 168 Stato di avanzamento lavori 1. Quando, in relazione alle modalita' specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale e' unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136. 2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita' ma puo' essere redatto anche utilizzando quantita' ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167. 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento puo' essere redatto, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.