Art. 173 
                       Conto finale dei lavori 
 
  1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine
stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalita'  previste
per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo  al
responsabile del procedimento. 
  2. Il direttore dei lavori  accompagna  il  conto  finale  con  una
relazione, in cui sono indicate le vicende  alle  quali  l'esecuzione
del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente: 
a) i verbali di consegna dei lavori; 
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di
   prestito concessi in uso all'impresa; 
c) le eventuali perizie suppletive e di  variante,  con  gli  estremi
   della intervenuta approvazione; 
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di  concordamento
   o  atti  aggiuntivi,  con  gli  estremi  di  approvazione   e   di
   registrazione; 
e) gli ordini di servizio impartiti; 
f) la  sintesi  dell'andamento  e  dello  sviluppo  dei  lavori   con
   l'indicazione  delle  eventuali  riserve  e  la   menzione   degli
   eventuali accordi bonari intervenuti; 
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il  certificato  di
   ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
   h) gli eventuali sinistri o danni a persone  animali  o  cose  con
   indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; 
i) i processi verbali di accertamento di fatti o  di  esperimento  di
   prove; 
l) le  richieste  di  proroga  e  le  relative  determinazioni  della
   stazione appaltante; 
   m)  gli  atti  contabili  (libretti  delle  misure,  registro   di
   contabilita', sommario del registro di contabilita); 
   n) tutto cio' che puo' interessare  la  storia  cronologica  della
   esecuzione,  aggiungendo  tutte   quelle   notizie   tecniche   ed
   economiche che possono agevolare il collaudo.