Art. 95 
                    (Dati sensibili e giudiziari) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita'  di  istruzione  e  di  formazione  in
ambito scolastico,  professionale,  superiore  o  universitario,  con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.