Art. 140
                              Procedura

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a
tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
    a)  di  inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
    b)  di  adottare  le  misure  idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
    c)  di  ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani  a  diffusione  nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicita'   del  provvedimento  puo'  contribuire  a  correggere  o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
  2.  Le  associazioni  di  cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui
all'articolo  139,  comma  2,  possono attivare, prima del ricorso al
giudice,  la  procedura  di  conciliazione  dinanzi  alla  camera  di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per
territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29   dicembre   1993,   n.  580,  nonche'  agli  altri  organismi  di
composizione  extragiudiziale  per la composizione delle controversie
in  materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
  3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal  rappresentante  dell'organismo  di  composizione extragiudiziale
adito,   e'  depositato  per  l'omologazione  nella  cancelleria  del
tribunale  del  luogo  nel  quale  si  e'  svolto  il procedimento di
conciliazione.
  4.   Il   tribunale,  in  composizione  monocratica,  accertata  la
regolarita'  formale  del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto.  Il  verbale  di  conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
  5.  In  ogni  caso  l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta
solo  dopo  che  siano  decorsi  quindici giorni dalla data in cui le
associazioni   abbiano   richiesto   al  soggetto  da  esse  ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la   cessazione   del   comportamento   lesivo  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti.
  6.   Il   soggetto   al  quale  viene  chiesta  la  cessazione  del
comportamento  lesivo  ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato
in  giudizio  ai  sensi  del  comma  1, puo' attivare la procedura di
conciliazione  di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale  da  avviarsi  o  gia' avviata. La favorevole conclusione,
anche  nella  fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
  7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1
il   giudice  fissa  un  termine  per  l'adempimento  degli  obblighi
stabiliti  e,  anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,
dispone,  in  caso  di  inadempimento,  il  pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno
di   ritardo   rapportati   alla  gravita'  del  fatto.  In  caso  di
inadempimento  degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione
di   cui  al  comma  3  le  parti  possono  adire  il  tribunale  con
procedimento    in   camera   di   consiglio   affinche',   accertato
l'inadempimento,  disponga  il pagamento delle dette somme di denaro.
Tali  somme  di  denaro  sono  versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  al  fondo da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
attivita'  produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio dei
consumatori.
  8.  Nei  casi  in  cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria   si   svolge   a   norma  degli  articoli  da  669-bis  a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
  9.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla  connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di  cui  al  presente  articolo  non  precludono il diritto ad azioni
individuali  dei  consumatori  che  siano  danneggiati dalle medesime
violazioni.
  10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria
prevista  dall'articolo  37  in  materia  di  clausole vessatorie nei
contratti  stipulati  con  i  consumatori,  si  esercita ai sensi del
presente articolo.
  11.   Resta   ferma   la   giurisdizione   esclusiva   del  giudice
amministrativo  in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo
33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
  12.   Restano   salve   le  procedure  conciliative  di  competenza
dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
          Note all'art. 140:
              -  Il comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993,
          n.  580,  recante "Riordinamento delle camere di commercio,
          industria,   artigianato  e  agricoltura  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  1° gennaio  1994,  n.  7,  S.O,  e' il
          seguente:
              "4.  Le  camere  di commercio, singolarmente o in forma
          associata, possono tra l'altro:
                a) promuovere    la   costituzione   di   commissioni
          arbitrali   e   conciliative   per   la  risoluzione  delle
          controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
          utenti.".
              -  Il testo dell'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio
          1997,  n.  249,  recante "Istituzione dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle
          telecomunicazioni   e  radiotelevisivo"  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 luglio  1997  n.  177,  S.O., e' il
          seguente:
              "11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
          modalita'   per  la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
          controversie  che  possono insorgere fra utenti o categorie
          di  utenti  ed  un  soggetto  autorizzato o destinatario di
          licenze  oppure  tra  soggetti autorizzati o destinatari di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in  sede  giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
          un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da ultimare
          entro   trenta   giorni   dalla  proposizione  dell'istanza
          all'Autorita'.  A  tal  fine,  i  termini per agire in sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione.".