Art. 141.
           Composizione extragiudiziale delle controversie

  1.  Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono
avviare  procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
  2.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  il
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco
degli  organi  di  composizione extragiudiziale delle controversie in
materia   di   consumo   che   si   conformano   ai   principi  della
raccomandazione  98/257/CE  della  Commissione,  del  30  marzo 1998,
riguardante  i  principi  applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione  extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
e  della  raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
2001,  concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali
che  partecipano  alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
in  materia  di  consumo.  Il  Ministero  delle attivita' produttive,
d'intesa  con  il  Ministero della giustizia, assicura, altresi', gli
ulteriori  adempimenti  connessi all'attuazione della risoluzione del
Consiglio  dell'Unione  europea  del  25  maggio 2000, 2000/C 155/01,
relativa   ad  una  rete  comunitaria  di  organi  nazionali  per  la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
  3.   In   ogni   caso,   si   considerano  organi  di  composizione
extragiudiziale  delle  controversie  ai  sensi  del  comma  2 quelli
costituiti  ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite nei contratti dei
consumatori  aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano
alle disposizioni di cui al presente articolo.
  5.  Il  consumatore  non  puo'  essere  privato  in nessun caso del
diritto  di  adire  il giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.
 
          Note all'art. 141:
              -  Il  testo  della  raccomandazione  30 marzo 1998, n.
          257/CE,    recante   "Raccomandazione   della   Commissione
          riguardante i principi applicabili agli organi responsabili
          per  la  risoluzione  extragiudiziale delle controversie in
          materia  di  consumo e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' Europea 17 aprile 1998, n. L 115.
              -  Il  testo  della  raccomandazione  4 aprile 2001, n.
          310/CE,  recante  "Raccomandazione  della  Commissione  sui
          principi   applicabili   agli  organi  extragiudiziali  che
          partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie
          in   materia  di  consumo"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea 19 aprile 2001, n. L 109.
              -  Il  testo  della risoluzione 25 maggio 2000, recante
          "Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria
          di  organi  nazionali  per  la  risoluzione extragiudiziale
          delle  controversie  in  materia  di consumo" e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' Europea 6 giugno
          2000, n. C 155.
              -  il  testo dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1993,
          n.  580,  recante "Riordinamento delle camere di commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  11 gennaio  1994,  n.  7,  S.O., e' il
          seguente:
              "Art.  4. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita'
          delle  camere  di  commercio  e delle loro unioni spetta al
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
          sulle  attivita'  delle  camere  di  commercio e delle loro
          unioni,   con   particolare   riferimento  agli  interventi
          realizzati e ai programmi attuati.
              2.  Le delibere di approvazione del bilancio preventivo
          e  del  conto  consuntivo,  della dotazione complessiva del
          personale   nonche'  quelle  di,  variazione  del  bilancio
          preventivo  e  di  costituzione  di  aziende  speciali sono
          trasmesse  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,  al  Ministero  del tesoro e alla regione
          competente.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
          gestione   patrimoniale   e  finanziaria  delle  camere  di
          commercio.
              4.  Le  delibere  di cui al comma 2 divengono esecutive
          se,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di
          ricezione,  ridotto  a  trenta  giorni  per  le delibere di
          variazione    del    bilancio   preventivo,   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato non ne
          disponga,  con  provvedimento  motivato, anche su richiesta
          delle   regioni  competenti,  l'annullamento  per  vizi  di
          legittimita'  ovvero il rinvio alla camera di commercio per
          il riesame.
              5.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  puo' sospendere i termini di cui al comma
          4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
              6.  Le  delibere  riesaminate dalle camere di commercio
          sono  soggette  unicamente  al  controllo  di legittimita',
          limitatamente alle parti modificate.".