Art. 141. Composizione extragiudiziale delle controversie 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. 2. Il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
Note all'art. 141: - Il testo della raccomandazione 30 marzo 1998, n. 257/CE, recante "Raccomandazione della Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 17 aprile 1998, n. L 115. - Il testo della raccomandazione 4 aprile 2001, n. 310/CE, recante "Raccomandazione della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 19 aprile 2001, n. L 109. - Il testo della risoluzione 25 maggio 2000, recante "Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 6 giugno 2000, n. C 155. - il testo dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., e' il seguente: "Art. 4. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati. 2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonche' quelle di, variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. 4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata. 6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate.".