Art. 64. 
 
                Riserve tecniche del lavoro indiretto 
 
  1. L'impresa che esercita l'attivita' di riassicurazione, anche  in
via non esclusiva, costituisce  le  riserve  tecniche  alla  fine  di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,  in  relazione  agli
impegni assunti. 
  2. L'iscrizione in  bilancio  delle  riserve  tecniche  del  lavoro
indiretto del portafoglio italiano ed estero e' effettuata, in  linea
di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese  cedenti.
L'impresa valuta la congruita' delle  riserve  del  lavoro  indiretto
affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti  ed
apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle
esperienze passate. 
  3. Per le obbligazioni relative  al  portafoglio  estero  l'impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli  Stati  ai
quali  il  portafoglio  si  riferisce,  ove  esistenti,  fatta  salva
l'applicazione dei principi di cui al comma 2.